Cass. pen. n. 21005 del 08 marzo 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE - Appello - Causa di inammissibilità di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - Omessa dichiarazione prima della celebrazione del giudizio - Possibilità di rilevarla in esito alla sua celebrazione - Condizioni.


In tema di impugnazioni, la causa di inammissibilità dell'appello, di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., non rilevata dal giudice prima della celebrazione del giudizio, non può essere dallo stesso dichiarata in esito ad essa, nel caso in cui la notifica del relativo decreto di citazione sia stata effettuata con successo personalmente all'imputato.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 7020 del 2024

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1

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