Cass. pen. n. 2103 del 17 dicembre 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE - Mancanza di presa in carico di un motivo di gravame - Legittimità - Esclusione - Motivazione implicita - Sussistenza - Esclusione - Ragioni.


È censurabile in sede di legittimità la decisione resa in grado di appello in cui sia stata del tutto omessa la presa in carico di un motivo di gravame, non potendosi ritenere che la pronunzia reiettiva dell'impugnazione sia sorretta, sul punto, da motivazione implicita, quand'anche le ragioni a fondamento del rigetto possano ricavarsi dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza. (In motivazione, si è altresì affermato che, diversamente opinando, si finirebbe per consentire al giudice di legittimità di sostituire irritualmente il proprio ragionamento a quello del giudice di merito, che non ha mai preso in carico la questione e, quindi, non l'ha mai scrutinata).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 5396 del 2023

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E
Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST. PENDENTE

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE