Cass. pen. n. 21042 del 03 aprile 2024

Testo massima n. 1


PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE - Richiesta di deposito di una nota del consulente tecnico di parte - Equiparazione alla richiesta di acquisizione di una prova documentale - Esclusione - Ragioni.


In tema di prova documentale, la richiesta di deposito di una nota del consulente tecnico di parte non può equipararsi a quella di deposito di un documento, non afferendo, la prima, ad un'attività meramente materiale e priva di contenuto di indagine.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 13739 del 2020

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 com. 5
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE

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