Cass. civ. n. 21049 del 27 luglio 2024
Testo massima n. 1
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO
Costituzione di parte civile - Effetto interruttivo della prescrizione - Estensione fino all'irrevocabilità della sentenza penale - Sussistenza - Applicabilità nei confronti dei coobbligati in solido estranei al processo penale - Fattispecie.
La costituzione di parte civile determina l'interruzione del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno scaturito dal reato, con effetto permanente fino all'irrevocabilità della sentenza che definisce il processo penale, anche nei confronti dei coobbligati solidali rimasti estranei a quest'ultimo. (Nella specie, relativa alla responsabilità solidale della Consob per omessa vigilanza sull'operato di due società di intermediazione finanziaria, i cui esponenti erano stati sottoposti a giudizio penale per i reati di appropriazione indebita e bancarotta, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva riconosciuto effetto interruttivo istantaneo – e non permanente – all'istanza di ammissione al passivo fallimentare delle suddette società, formulata dai risparmiatori danneggiati).
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 185
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2945
Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2055
Cod. Civ. art. 1310 com. 1 CORTE COST.