Cass. civ. n. 21051 del 27 luglio 2024

Testo massima n. 1


LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE Locazione immobiliare in favore di due conduttori - Solidarietà passiva - Recesso di un conduttore - Conseguenze - Persistente obbligo di pagamento dell'intero canone da parte dell'altro - Sussistenza - Occupazione di una porzione dell'immobile - Irrilevanza.


Nel caso in cui il contratto di locazione immobiliare in favore di due conduttori preveda che gli stessi siano tenuti a corrispondere solidalmente l'intero canone, il recesso di uno di essi (che non è subordinato al consenso dell'altro) non fa venir meno la soggezione del co-conduttore al pagamento dell'intero debito, indipendentemente dalla circostanza che egli abbia continuato ad occupare una sola porzione dell'immobile.

Nessuna massima correlata

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1587 com. 1 lett. 2
Cod. Civ. art. 1292
Legge 27/07/1978 num. 392 art. 4 CORTE COST.

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