Cass. pen. n. 2106 del 10 novembre 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Pene sostitutive ex art. 20-bis cod. pen. - Disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma Cartabia) - Giudizio cartolare di appello - Richiesta dell’imputato - Necessità - Termine finale di cinque giorni liberi prima dell'udienza - Perentorietà.
Nel giudizio di appello a trattazione scritta, affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. pen., in base alla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022, è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare con l'atto di gravame o, al più tardi, entro il termine di cinque giorni prima dell'udienza, previsto per la presentazione delle conclusioni dall'art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, da intendersi come perentorio.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 20 bis
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172 com. 5
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis
Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis
Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST.
Decreto Legisl. 20/10/2022 num. 150 art. 95 CORTE COST.