Cass. pen. n. 21072 del 03 aprile 2024

Testo massima n. 1


MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Concorso di persone nel reato - Confisca diretta del profitto - Principio solidaristico - Applicabilità - Limiti - Fattispecie.


In presenza di un illecito plurisoggettivo, la confisca può essere disposta per l'intero importo del profitto nei confronti di ciascuno dei concorrenti, soltanto nel caso in cui la fattispecie concreta ed i rapporti economici ad essa sottostanti non consentano di individuare, allo stato degli atti, la quota di profitto concretamente attribuibile a ciascuno o la sua esatta quantificazione. (Fattispecie relativa al delitto di peculato, in cui la Corte ha annullato la statuizione sulla confisca diretta, rideterminandola nei confronti dei privati ricorrenti nella misura percentuale dell'indennizzo per eventi calamitosi conseguito da ciascuno, detratta la quota trattenuta dal pubblico funzionario).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 22073 del 2023

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 314 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 322 ter

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