Cass. pen. n. 21076 del 18 aprile 2024
Testo massima n. 1
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE
Reato di induzione a dare o promettere utilità ex art. 319-quater cod. pen. - Truffa aggravata - Differenze - Punibilità dell’indotto - Sussistenza - Ragioni.
I reati di induzione indebita ex art. 319-quater cod. pen. e di truffa aggravata commessi da pubblico ufficiale, pur avendo in comune l'abuso da parte del pubblico ufficiale della pubblica funzione al fine di conseguire un indebito profitto, si differenziano per il fatto che nel primo colui che dà o promette non è vittima di errore e conclude volontariamente un negozio giuridico illecito in danno della pubblica amministrazione per conseguire un indebito vantaggio, sicché è punibile per aver prestato acquiescenza alla richiesta di prestazione non dovuta, ponendosi su un piano di complicità con il pubblico agente, laddove, nella truffa, il pubblico ufficiale si procura un ingiusto profitto sorprendendo la buona fede del soggetto passivo mediante artifici o raggiri ai quali la qualità di pubblico ufficiale conferisce maggiore efficacia.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Pen. art. 319 ter
Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 61 lett. 9