Cass. civ. n. 21080 del 27 luglio 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE Documenti formati dopo la sentenza di primo grado - Rappresentazione di fatti già esistenti nel corso del giudizio di primo grado - Ammissibilità - Esclusione - Condizioni.
Nel giudizio di appello non è ammissibile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la produzione di documenti (nella specie, referti medici) che, ancorché formati successivamente, rappresentano fatti già esistenti all'epoca del giudizio di primo grado e che avrebbero potuto essere formati in precedenza e tempestivamente prodotti.