Cass. civ. n. 21080 del 27 luglio 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE


Documenti formati dopo la sentenza di primo grado - Rappresentazione di fatti già esistenti nel corso del giudizio di primo grado - Ammissibilità - Esclusione - Condizioni.


Nel giudizio di appello non è ammissibile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la produzione di documenti (nella specie, referti medici) che, ancorché formati successivamente, rappresentano fatti già esistenti all'epoca del giudizio di primo grado e che avrebbero potuto essere formati in precedenza e tempestivamente prodotti.

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Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 345

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Precedenti: Cass. civ. n. 7977/2022

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