Cass. civ. n. 2109 del 19 gennaio 2024

Testo massima n. 1


AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE


Responsabilità professionale dell’avvocato - Inadempimento dell’obbligo di informazione dell’esito sfavorevole del giudizio di primo grado - Impossibilità di agire in giudizio per responsabilità del professionista - Valutazione prognostica del contenuto delle difese che si sarebbero potute proporre - Perdita delle concrete e significative possibilità di successo - Affermazione dell’esistenza di un danno risarcibile.


In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, ai fini dell'accertamento di un danno risarcibile derivante dall'inadempimento dell'obbligo di informazione dell'esito sfavorevole del giudizio di primo grado, che ha determinato l'impossibilità di proseguire il giudizio in sede di impugnazione, deve essere effettuata una valutazione prognostica sull'esito che avrebbe potuto avere l'impugnazione preclusa dall'omessa informazione, da svolgersi sulla base della prevedibile strategia difensiva (anche alla luce delle eccezioni proposte e delle difese svolte nel primo grado di giudizio) e della possibilità di ottenere un risultato favorevole (anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia).

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1176
Cod. Civ. art. 2236
Cod. Civ. art. 1218

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Precedenti: Cass. civ. n. 30169/2018

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