Cass. civ. n. 211 del 04 gennaio 2024

Testo massima n. 1


COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Giudicato esterno - Rilevanza entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell’azione - Necessità - Identità di questioni giuridiche o di fatto - Irrilevanza - Conseguenze - Assenza di vincoli per il giudice della causa successiva - Ragioni - Inapplicabilità della regola dello “stare decisis” - Rilevanza sulla sola condivisione delle argomentazioni - Sussistenza.


Il giudicato esterno opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione, presupponendo che soggetti, petitum e causa petendi siano comuni alla causa anteriore e a quella successivamente intrapresa. Per converso, la mera identità delle questioni giuridiche o di fatti da esaminare non crea alcun vincolo a carico del giudice investito del secondo giudizio – non applicandosi la regola dello "stare decisis" –, ma è al più suscettibile di venire in considerazione ai fini della condivisione delle argomentazioni svolte nella precedente sentenza, nella misura in cui le stesse appaiano pertinenti anche alla fattispecie oggetto del nuovo giudizio e risultino dotate di efficacia persuasiva tale da giustificare l'adesione ad esse.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 15817 del 2021

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Costituzione art. 97 CORTE COST.

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