Cass. pen. n. 21125 del 01 marzo 2023

Testo massima n. 1


RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI - Estradizione verso la Repubblica Popolare Cinese - Pericolo di trattamenti inumani e degradanti - Sussistenza.


In tema di estradizione per l'estero, ove la richiesta sia avanzata dalla Repubblica Popolare Cinese, sussiste il rischio concreto, evidenziato da Corte EDU, 06/10/2022, Liu c. Polonia, di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti, in quanto plurime ed affidabili fonti internazionali, danno atto di sistematiche violazioni dei diritti umani e del tollerato ricorso a forme di tortura, nonché della sostanziale impossibilità, da parte di istituzioni ed organizzazioni indipendenti, di verificare le effettive condizioni dei soggetti ristretti nei centri di detenzione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 22818 del 2020

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 698 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST.
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3
Legge 24/09/2015 num. 161 art. 3 com. 1 lett. F)

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