Cass. pen. n. 21125 del 01 marzo 2023
Testo massima n. 1
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI - Estradizione verso la Repubblica Popolare Cinese - Pericolo di trattamenti inumani e degradanti - Sussistenza.
In tema di estradizione per l'estero, ove la richiesta sia avanzata dalla Repubblica Popolare Cinese, sussiste il rischio concreto, evidenziato da Corte EDU, 06/10/2022, Liu c. Polonia, di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti, in quanto plurime ed affidabili fonti internazionali, danno atto di sistematiche violazioni dei diritti umani e del tollerato ricorso a forme di tortura, nonché della sostanziale impossibilità, da parte di istituzioni ed organizzazioni indipendenti, di verificare le effettive condizioni dei soggetti ristretti nei centri di detenzione.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST.
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3
Legge 24/09/2015 num. 161 art. 3 com. 1 lett. F)