Cass. civ. n. 2114 del 19 gennaio 2024

Testo massima n. 1


RESPONSABILITA' CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - IN GENERE Danno cagionato dall’allievo a se stesso - Responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante - Natura contrattuale - Conseguenze in tema di distribuzione dell’onere della prova - Dimostrazione del nesso causale tra la condotta e l’evento - Onere gravante sulla parte attrice - Evento dannoso verificatosi durante l’orario scolastico - Efficacia presuntiva - Fondamento.


La natura contrattuale della responsabilità dell'istituto scolastico per i danni cagionati dall'alunno a se stesso comporta che sul primo gravi l'onere di dimostrare il corretto adempimento della propria obbligazione di sorveglianza (ovvero la causa non imputabile che lo stesso abbia reso impossibile), ferma restando la necessità, per l'attore, di fornire la prova del nesso causale tra l'inadempimento e l'evento di danno; prova che, in ragione della tipicità sociale dei modelli di diligenza predicabili rispetto alla prestazione di facere gravante sull'istituto, può ritenersi presuntivamente integrata a fronte della dimostrazione che l'evento si sia verificato nel corso dello svolgimento del rapporto.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 8849 del 2021

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1218
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2727
Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1223

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