Cass. civ. n. 21140 del 24 luglio 2025
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL)
Rito del lavoro - Motivazione contestuale - Contrasto fra dispositivo e motivazione - Nullità - Esclusione - Integrazione funzionale alla ricostruzione dell'effettiva volontà giudiziale - Necessità.
Nel rito del lavoro, qualora la causa sia decisa con la contestuale lettura in udienza della motivazione e del dispositivo, non trova applicazione il principio per cui il contrasto insanabile tra le predette parti della sentenza determina la nullità della stessa, con conseguente impossibilità di avvalersi del procedimento di correzione dell'errore materiale, ma quello per il quale l'esatto contenuto della decisione va individuato integrando il dispositivo con la motivazione, dando prevalenza a quella parte del provvedimento idonea a ricostruire l'effettiva volontà giudiziale.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 288
Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.