Cass. civ. n. 2115 del 22 gennaio 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020 - Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all'11 maggio 2020 - Speciale ipotesi di sospensione ex lege - Esclusione - Conseguenze - Ricorso per cassazione notificato durante il periodo di sospensione - Inammissibilità - Esclusione - Termini correlati alla notificazione - Decorrenza differita al termine della sospensione.
L'art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, che ha previsto la sospensione dei termini per il compimento degli atti dei procedimenti civili dal 9 marzo all'11 maggio 2020, a causa della pandemia da Covid-19, non ha introdotto una speciale sospensione ex lege del processo, ma unicamente la sospensione dei termini processuali, cosicché l'atto processuale compiuto da una parte nel corso di tale periodo non è nullo, ma solo improduttivo dei suoi effetti in relazione alla prosecuzione del giudizio; pertanto, ove il ricorso per cassazione sia stato notificato in pendenza di tale periodo, non si verifica alcuna inammissibilità, ma i termini processuali correlati alla notificazione iniziano a decorrere al termine della sospensione.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 2 CORTE COST.
Legge 24/04/2020 num. 27 art. 1
Decreto Legge 08/04/2020 num. 23 art. 36 CORTE COST.
Legge 05/06/2020 num. 40 art. 1
Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.