Cass. civ. n. 21158 del 29 luglio 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE


Accertamento delle imposte sui redditi - Art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 - Presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria - Inversione dell'onere della prova a carico del contribuente - Contenuto.


In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la previsione di cui all'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria, con la conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale non può limitarsi a denunciare la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria, ma deve dimostrare – eventualmente anche ricorrendo alla prova presuntiva – che i maggiori ricavi non sono stati effettivamente realizzati dalla società e che quest'ultima non li ha distribuiti, ma accantonati o reinvestiti, ovvero che degli stessi se ne è appropriato altro soggetto.

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Riferimenti normativi

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 lett. D CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 7170/2022

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