Cass. civ. n. 21196 del 24 luglio 2025
Testo massima n. 1
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' - DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIPENDENTI DEL DATORE DI LAVORO
Responsabilità del datore di lavoro - Danno civilistico da inadempimento contrattuale - Concorrenza dell'indennizzo ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 - Danno differenziale - Nozione - Metodo di computo - Per poste omogenee - Danno patrimoniale e danno non patrimoniale - Accertamento - Criteri.
In tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione Inail ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'Inail, secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale; pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota Inail rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente.
Riferimenti normativi
DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST.
Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 13 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.