Cass. pen. n. 21198 del 15 febbraio 2023

Testo massima n. 1


EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Ordine di demolizione - Manufatto abusivo destinato ad unica abitazione familiare - Principio convenzionale di proporzionalità - Operatività - Condizioni.


In tema di reati edilizi, l'Autorità giudiziaria, nel dare esecuzione all'ordine di demolizione di un immobile abusivo costituente l'unica abitazione familiare, è tenuta a rispettare il principio di proporzionalità enunciato dalla giurisprudenza convenzionale nelle sentenze della Corte EDU, 21/04/2016, Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria, e della Corte EDU, 04/08/2020, Kaminskas c. Lituania, a condizione che chi intenda avvalersene si faccia carico di allegare, in modo puntuale, i fatti addotti a sostegno del suo rispetto. (In motivazione, la Corte ha precisato che tali fatti, ove allegati dall'autore dell'abuso, non possono dipendere dalla sua inerzia ovvero dalla volontà sua o del destinatario dell'ordine, non potendo il condannato lucrare sul tempo inutilmente trascorso dalla data di irrevocabilità della sentenza, posto che l'ingiunzione a demolire trova causa proprio dalla sua inerzia).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 48021 del 2019

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST.
DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31
DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE