Cass. civ. n. 21224 del 24 luglio 2025
Testo massima n. 1
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - IN GENERE
Contratto - Forma scritta richiesta "ad probationem" - Prova per testi - Inammissibilità - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Assunzione della prova nonostante l'eccepita inammissibilità - Rimedi.
L'inammissibilità della prova testimoniale di un contratto che deve essere provato per iscritto, ex art. 2725, comma 1, c.c., attiene alla tutela processuale di interessi privati e non può essere rilevata d'ufficio, ma va eccepita dalla parte interessata prima dell'ammissione del mezzo istruttorio; qualora, nonostante l'eccezione di inammissibilità, la prova sia stata ugualmente assunta, è onere della parte interessata opporne la nullità secondo le modalità dettate dall'art. 157, comma 2, c.p.c., rimanendo altrimenti la stessa ritualmente acquisita, senza che tale nullità possa più essere fatta valere in sede di impugnazione.
Riferimenti normativi
Cod. Civ. art. 2724
Cod. Civ. art. 2725
Cod. Proc. Civ. art. 157