Cass. civ. n. 21232 del 19 luglio 2023
Testo massima n. 1
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - INTERVENTO DEL P.M. Giudizio di falso – Declaratoria di inammissibilità nella fase preliminare - Comunicazione dell'avvenuta proposizione della querela al P.M. – Necessità - Esclusione - Fondamento.
La partecipazione del P.M. al giudizio di falso è richiesta solo in relazione alla fase relativa all'accertamento della falsificazione del documento, siccome involgente l'interesse generale all'intangibilità della pubblica fede dell'atto (che l'organo requirente è chiamato a tutelare), con la conseguenza che non è necessario comunicargli l'avvenuta proposizione della querela ove il suddetto giudizio si sia concluso con la declaratoria di inammissibilità all'esito della fase preliminare, preordinata alla delibazione dell'ammissibilità dell'azione e della rilevanza del documento.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 222 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 223
Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 71