Cass. civ. n. 21232 del 19 luglio 2023

Testo massima n. 1


PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - INTERVENTO DEL P.M. Giudizio di falso – Declaratoria di inammissibilità nella fase preliminare - Comunicazione dell'avvenuta proposizione della querela al P.M. – Necessità - Esclusione - Fondamento.


La partecipazione del P.M. al giudizio di falso è richiesta solo in relazione alla fase relativa all'accertamento della falsificazione del documento, siccome involgente l'interesse generale all'intangibilità della pubblica fede dell'atto (che l'organo requirente è chiamato a tutelare), con la conseguenza che non è necessario comunicargli l'avvenuta proposizione della querela ove il suddetto giudizio si sia concluso con la declaratoria di inammissibilità all'esito della fase preliminare, preordinata alla delibazione dell'ammissibilità dell'azione e della rilevanza del documento.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 22979 del 2017

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 221 com. 3
Cod. Proc. Civ. art. 222 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 223
Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 71

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