Cass. civ. n. 21254 del 30 luglio 2024
Testo massima n. 1
SERVITU' - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU' VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE Requisiti - Uso di formule sacramentali - Esclusione - Volontà inequivocabile delle parti di costituire la servitù per l'utilità di un fondo con imposizione di un peso su un altro fondo - Necessità - Requisiti formali - Contenuto.
Ai fini della costituzione convenzionale di una servitù prediale non si richiede l'uso di formule sacramentali o di espressioni formali particolari, essendo sufficiente che dall'atto scritto si desuma la volontà delle parti di costituire un vantaggio a favore di un fondo mediante l'imposizione di un peso o di una limitazione su un altro fondo appartenente a diverso proprietario, sempre che l'atto abbia natura contrattuale, che rivesta la forma stabilita dalla legge ad substantiam e che da esso la volontà delle parti di costituire la servitù risulti in modo inequivoco, anche se il contratto sia diretto ad altro fine.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1031
Cod. Civ. art. 1032
Cod. Civ. art. 1350