Cass. civ. n. 21254 del 30 luglio 2024

Testo massima n. 1


SERVITU' - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU' VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE Requisiti - Uso di formule sacramentali - Esclusione - Volontà inequivocabile delle parti di costituire la servitù per l'utilità di un fondo con imposizione di un peso su un altro fondo - Necessità - Requisiti formali - Contenuto.


Ai fini della costituzione convenzionale di una servitù prediale non si richiede l'uso di formule sacramentali o di espressioni formali particolari, essendo sufficiente che dall'atto scritto si desuma la volontà delle parti di costituire un vantaggio a favore di un fondo mediante l'imposizione di un peso o di una limitazione su un altro fondo appartenente a diverso proprietario, sempre che l'atto abbia natura contrattuale, che rivesta la forma stabilita dalla legge ad substantiam e che da esso la volontà delle parti di costituire la servitù risulti in modo inequivoco, anche se il contratto sia diretto ad altro fine.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 10169 del 2018

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1027
Cod. Civ. art. 1031
Cod. Civ. art. 1032
Cod. Civ. art. 1350

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