Cass. civ. n. 21264 del 30 luglio 2024

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA


Annullamento della sentenza di primo grado in appello - Contestuale adozione di un'identica statuizione di merito - Effetti - Caducazione del titolo esecutivo - Mera trasformazione del titolo - Esclusione.


La sentenza che, all'esito del giudizio di appello, dichiara la nullità per vizio formale o per error in procedendo della sentenza di primo grado (munita di provvisoria efficacia esecutiva), anche se è contestualmente adottata una statuizione di merito di contenuto identico a quella della pronuncia annullata, determina la caducazione del titolo esecutivo (rilevabile ex officio sia dal giudice dell'esecuzione, sia da quello dell'opposizione esecutiva) e non solo la sua trasformazione, connotata dalla conservazione degli effetti degli atti esecutivi già compiuti.

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST.

Ricerca articolo

Massime correlate

Precedenti: Cass. civ. n. 15363/2011

Ricerca altre sentenze