Cass. civ. n. 21280 del 19 luglio 2023

Testo massima n. 1


ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - COMITATI - IN GENERE


Acquisto di un bene con fondi del comitato - Finalità dell’acquisto - Rilevanza - Obbligo di traferire il bene ad un determinato soggetto - Ammissibilità.


Ai sensi dell'art. 40 c.c., l'organizzatore, il quale abbia in precedenza acquistato a proprio nome un bene immobile con fondi del comitato, è tenuto a fare quanto necessario per assicurare l'attuazione della finalità in vista della quale avvenne l'acquisto, ben potendosi, quindi, individuare anche un obbligo di trasferire il bene ad un determinato soggetto, discendendo tali obblighi fiduciariamente dalla qualità di organizzatore-organo, e ciò anche in assenza di un atto scritto.

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 40
Cod. Civ. art. 39
Cod. Civ. art. 17

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Precedenti: Cass. civ. n. 3898/1986

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