Cass. civ. n. 2129 del 29 gennaio 2025

Testo massima n. 1


CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - POTESTA' DEI GENITORI (TITOLARITA') - PROVVEDIMENTI - IN GENERE Liquidazione dell'equa indennità in favore dell'amministratore di sostegno - Rimedi esperibili avverso il decreto del giudice tutelare - Reclamo - Sussistenza - Opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Esclusione - Fondamento.


Avverso il decreto di liquidazione dell'equa indennità riconosciuta in favore dell'amministratore di sostegno, in forza del combinato disposto degli artt. 379 e 411 c.c., é proponibile il reclamo, non l'opposizione di cui all'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, poiché l'amministratore di sostegno non è un ausiliario del giudice ma un gestore degli interessi del beneficiario.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 5474 del 2022

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 411 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 379 CORTE COST.
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.

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