Cass. civ. n. 21292 del 25 luglio 2025
Testo massima n. 1
PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - IN GENERE
Art. 9, comma 2, d.m. n. 1444 del 1968 - Arretramento parziale - Tutela risarcitoria sostitutiva - Presupposti - Valutazione tecnica del pregiudizio statico da parte del giudice della cognizione - Esclusione - Dimostrazione nella fase esecutiva, da parte dell'interessato, di rischi per la sicurezza dell'edificio - Sussistenza.
In tema di distanze tra costruzioni, l'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 si traduce, nei rapporti tra privati, nel riconoscimento del diritto del vicino di chiedere l'arretramento della costruzione realizzata senza il rispetto delle distanze, a tutela del quale il giudice della cognizione può disporre la demolizione parziale rispetto ad un più ampio edificio, senza dover esaminare le questioni comprendenti il profilo statico e la normativa antisismica, che possono rilevare solo se proposte in sede esecutiva da parte dell'interessato, previa dimostrazione di rischi per la sicurezza dell'edificio e la cui sussistenza costituisce presupposto per applicare la tutela risarcitoria sostitutiva della demolizione.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 873
Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444 art. 9