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Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 4007 del 18 marzo 2003

Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 4007 del 18 marzo 2003

Testo massima n. 1

Il vincolo di accessorietà che, ai sensi dell’art. 31 c.p.c., determina la vis attractiva a favore del giudice comeptente per la causa principale ricorre quando tra le domande esista un rapporto di conseguenzialità logico-giuridica tale che la pretesa oggetto della causa accessoria, pur essendo autonoma, trovi il suo titolo e la sua ragione giustificatrice nella pretesa oggetto dell’altra causa. Un vincolo di tal genere è ravvisabile tra la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e di accertamento dell’insussistenza del credito vantato dalla parte inadempiente e quella di risarcimento del danno [ da illecito aquiliano ] cagionato dall’illegittima pretesa di pagamento del credito insussistente, essendo chiaro che l’illegittimità della pretesa è strettamente dipendente dall’accertamento dell’insussistenza del credito.

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