14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6269 del 1 luglio 1994
Testo massima n. 1
L’art. 31 c.p.c., che, con una disposizione derogatrice delle regole generali sulla competenza, consente all’attore di proporre la domanda accessoria solo dinanzi al giudice che è competente sulla domanda principale per ragioni di territorio [ cioè, secondo i generali criteri della competenza per territorio ], non può essere applicato, per il suo carattere eccezionale che ne impedisce l’interpretazione estensiva, quando il giudice della causa principale sia determinato convenzionalmente per effetto di una clausola negoziale.
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Testo massima n. 2
La connessione di cause per il titolo o per l’oggetto consente lo spostamento della competenza per territorio, ai sensi dell’art. 33 c.p.c., solo con riguardo al foro generale delle persone fisiche [ art. 18 c.p.c. ] o giuridiche [ art. 19 c.p.c. ] e non a quello elettivo relativo ad uno dei convenuti perché le regole contenute negli artt. 31 e seguenti c.p.c., in quanto derogatrici dei principi generali sulla competenza, non possono essere estensivamente interpretate o applicate.
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