Cass. civ. n. 6269 del 1 luglio 1994
Testo massima n. 1
L'art. 31 c.p.c., che, con una disposizione derogatrice delle regole generali sulla competenza, consente all'attore di proporre la domanda accessoria solo dinanzi al giudice che è competente sulla domanda principale per ragioni di territorio (cioè, secondo i generali criteri della competenza per territorio), non può essere applicato, per il suo carattere eccezionale che ne impedisce l'interpretazione estensiva, quando il giudice della causa principale sia determinato convenzionalmente per effetto di una clausola negoziale.
Testo massima n. 2
La connessione di cause per il titolo o per l'oggetto consente lo spostamento della competenza per territorio, ai sensi dell'art. 33 c.p.c., solo con riguardo al foro generale delle persone fisiche (art. 18 c.p.c.) o giuridiche (art. 19 c.p.c.) e non a quello elettivo relativo ad uno dei convenuti perché le regole contenute negli artt. 31 e seguenti c.p.c., in quanto derogatrici dei principi generali sulla competenza, non possono essere estensivamente interpretate o applicate.
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