Cass. civ. n. 21314 del 19 luglio 2023

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO Sentenza fondata su questione rilevata d'ufficio - Omessa sottoposizione della stessa al contraddittorio delle parti - Nullità della sentenza - Presupposti - Fattispecie.


L'omessa indicazione alle parti di una questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio, sulla quale si fondi la decisione priva i soggetti processuali del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva, con conseguente nullità della sentenza (cd. "della terza via" o "a sorpresa") per violazione del diritto di difesa tutte le volte in cui chi se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha negato, nella specie, la nullità della sentenza sia perché il tema dell'illegittimità dell'atto aziendale rilevante ai fini della decisione sull'inquadramento, costituisce questione di mero diritto, sia perché la questione decisiva del mancato svolgimento di funzioni dirigenziali era stata oggetto del contraddittorio).

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 11440 del 2021

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 101
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52

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