Cass. civ. n. 21317 del 30 luglio 2024

Testo massima n. 1


CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA Originaria domanda di declaratoria della legittimità del recesso ex art. 1385, comma 2, c.c. con contestuale incameramento della caparra confirmatoria – Successiva domanda di risoluzione del contratto - Domanda nuova - Esclusione - Fondamento.


La domanda di risoluzione del contratto non costituisce domanda nuova rispetto a quella con cui il contraente non inadempiente abbia originariamente chiesto la declaratoria della legittimità del proprio recesso ex art. 1385, comma 2, c.c., con contestuale incameramento della caparra confirmatoria, essendo l'azione di recesso un'ipotesi di risoluzione ex lege.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 18392 del 2022

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1385 com. 2 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1453

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