Cass. civ. n. 6410 del 6 dicembre 1984

Testo massima n. 1


La disposizione dell'art. 938 c.c., avendo carattere eccezionale in quanto derogatrice del principio generale quod inaedificatur solo cedit, non è suscettibile di applicazione al di là della ipotesi, in essa contemplata, di occupazione materiale, con la costruzione, di una porzione del fondo altrui e non può, pertanto, valere ad attribuire all'occupante la proprietà di una zona di tale fondo non interessata dalle fabbriche.

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