Cass. civ. n. 21327 del 25 luglio 2025
Testo massima n. 1
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Art. 2-bis l. n. 89 del 2001 - Scelta del moltiplicatore annuo e delle eventuali maggiorazioni per gli anni successivi al terzo o al settimo - Apprezzamento del giudice di merito - Sussistenza - Giudizi introdotti dopo il 1° gennaio 2016, ma inerenti a domande relative ad indennizzi di irragionevole durata preesistente - Applicabilità - Ragioni.
In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, l'art. 2-bis della legge n. 89 del 2001 - che, nello stabilire la misura e i criteri di determinazione dell'indennizzo, rimette al prudente apprezzamento del giudice di merito la scelta del moltiplicatore annuo, compreso tra il minimo e il massimo ivi indicati, da applicare al ritardo nella definizione del processo presupposto, nonché l'applicazione delle eventuali maggiorazioni per gli anni successivi al terzo o al settimo, ai fini della liquidazione equitativa del quantum, ai sensi dell'art. 2056 c.c., sulla base dei parametri elencati nel comma 2 che appaiano più significativi nel caso specifico - trova applicazione nei giudizi introdotti dopo il 1° gennaio 2016 anche per le domande che, seppure proposte dopo tale data, siano relative ad indennizzi di irragionevole durata preesistente, in quanto la nuova norma sulla misura dell'indennizzo deve essere presa in considerazione in sé stessa, restando escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore del danno.
Riferimenti normativi
Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 bis CORTE COST.
Preleggi art. 11 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2056