Cass. civ. n. 21340 del 25 luglio 2025
Testo massima n. 1
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - IN GENERE
Azione di ripetizione dell’indebito - Onere di allegazione dell’attore - Contenuto - Sussistenza della giusta causa di pagamento - Onere della prova - Titolarità in capo al convenuto - Fondamento.
Chi agisce per la ripetizione dell'indebito ha il solo onere di allegare l'inesistenza di un giusto titolo di pagamento, mentre è sul convenuto che, in ossequio al principio di vicinanza della prova, grava l'onere di dimostrare che il pagamento era sorretto da una giusta causa.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.