Cass. civ. n. 21344 del 30 luglio 2024
Testo massima n. 1
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO Contratti bancari - Disciplina introdotta dall’art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013 - Divieto dell’anatocismo - Necessità dall’adozione di apposita delibera da parte del CICR - Esclusione.
In tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l. n. 147 del 2013, decorre dal 1° dicembre 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.
Nessuna massima correlata
Normativa correlata
Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 120 com. 2 CORTE COST.
Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 628 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST.