Cass. civ. n. 21348 del 25 luglio 2025
Testo massima n. 1
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE
Omessa distrazione delle spese di lite - Precetto - Legittimazione del difensore - Esclusione - Ratifica del cliente - Irrilevanza - Ragioni - Fattispecie.
Nel caso in cui non sia stata disposta la distrazione delle spese di lite, il difensore non è legittimato ad intimare il precetto per il pagamento dei compensi professionali, in quanto privo del diritto di procedere ad esecuzione forzata, senza che, al riguardo, possa rilevare l'eventuale "ratifica ex tunc" da parte dell'assistito, atteso che la ratifica rende valido un atto compiuto, da chi non ne aveva il potere, per conto dell'apparente rappresentato e avvalendosi di un diritto proprio di quest'ultimo, ma non può valere a trasferire il diritto dell'effettivo titolare in capo a colui che quell'atto ha invalidamente posto in essere in proprio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato nullo il precetto intimato dal difensore per le spese processuali liquidate in sentenza in favore della sua assistita, senza che ne fosse stata disposta la distrazione ex art. 93 c.p.c., nonostante la cliente si fosse costituita nel relativo giudizio di opposizione, dichiarando di ratificare l'operato del proprio legale).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 479
Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1399