Cass. civ. n. 2135 del 29 gennaio 2025
Testo massima n. 1
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PATTO DI QUOTA LITE
Patto di quota lite stipulato dopo la riformulazione dell'art. 2233 c.c. (operata dal d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla l. n. 248 del 2006) e prima dell'entrata in vigore dell'art. 13, comma 4, della l. n. 247 del 2012 - Validità - Condizioni e limiti.
E' valido il patto di quota lite, stipulato dopo la riformulazione dell'art. 2233 c.c. (operata dal d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla l. n. 248 del 2006) e prima dell'entrata in vigore dell'art. 13, comma 4, della l. n. 247 del 2012, che non violi il divieto di cessione dei crediti litigiosi di cui all'art. 1261 c.c., a meno che il rapporto tra il compenso pattuito e il risultato conseguito, stabilito dalle parti all'epoca della conclusione del contratto, risulti sproporzionato, per eccesso rispetto alla tariffa di mercato, valutato sotto un profilo causale nonché sotto il profilo dell'equità, alla stregua della regola integrativa di cui all'art. 45 del codice deontologico forense nel testo deliberato il 18 gennaio 2007.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Civ. art. 1261
Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.
Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 CORTE COST.
Legge 04/08/2006 num. 248 art. 2 com. 1 lett. A
Legge 31/12/2012 num. 247 art. 13 com. 4