Cass. civ. n. 21352 del 25 luglio 2025

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DISCUSSIONE


Discussione ex art. 379 c.p.c. - Modifica delle conclusioni del P.M. rispetto a quelle della memoria ex art. 378 c.p.c. - Richiesta di termine a difesa delle parti - Inammissibilità - Ragioni.


In tema di giudizio di cassazione, ove il Pubblico Ministero, in sede di discussione ex art. 379 c.p.c., abbia modificato le proprie conclusioni rispetto a quelle rassegnate nella memoria ex art. 378 c.p.c., è inammissibile la richiesta di un termine a difesa delle altre parti, dal momento che tale modifica non determina alcuna violazione del principio del contraddittorio o del diritto di difesa, in quanto esse sono chiamate a svolgere le proprie difese successivamente al P.M., avendo, pertanto, modo di replicargli nell'ambito di un'udienza di discussione prevista dal codice di rito come necessariamente destinata ad esaurirsi in un unico contesto.

Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 378
Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST.
Decreto Legge 31/08/2016 num. 168 art. 1 bis com. 1
Legge 25/10/2016 num. 197 art. 1
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 3 com. 28

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Precedenti: Cass. civ. n. 6033/2023

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