Cass. civ. n. 21365 del 19 luglio 2023

Testo massima n. 1


SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE


Spese di lite - Aumento ex art. 4, comma 1 bis del d.m. n. 55 del 2014 - Presupposti - "Utilizzo del processo telematico" - Sufficienza - Esclusione.


In tema di spese processuali, ai fini del riconoscimento dell'aumento del compenso ex art. 4, comma 1 bis, del d.m. n. 55 del 2014, non è sufficiente il mero "utilizzo del processo telematico", essendo richiesto, invece, che la redazione degli atti giudiziari e la produzione dei documenti vengano effettuate con tecniche informatiche più raffinate, che consentano di "navigare" all'interno dell'atto stesso e dei documenti allegati con tecniche "ipertestuali" (indici e riferimenti incrociati), così riducendo significativamente i tempi di consultazione.

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Riferimenti normativi

Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4 com. 1
Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/03/2018 num. 37 art. 1 com. 1 lett. B
Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Ricerca articolo

Massime correlate

Precedenti: Cass. civ. n. 35753/2022

Ricerca altre sentenze