Cass. civ. n. 21365 del 19 luglio 2023
Testo massima n. 1
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE
Spese di lite - Aumento ex art. 4, comma 1 bis del d.m. n. 55 del 2014 - Presupposti - "Utilizzo del processo telematico" - Sufficienza - Esclusione.
In tema di spese processuali, ai fini del riconoscimento dell'aumento del compenso ex art. 4, comma 1 bis, del d.m. n. 55 del 2014, non è sufficiente il mero "utilizzo del processo telematico", essendo richiesto, invece, che la redazione degli atti giudiziari e la produzione dei documenti vengano effettuate con tecniche informatiche più raffinate, che consentano di "navigare" all'interno dell'atto stesso e dei documenti allegati con tecniche "ipertestuali" (indici e riferimenti incrociati), così riducendo significativamente i tempi di consultazione.
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4 com. 1
Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/03/2018 num. 37 art. 1 com. 1 lett. B
Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.