Cass. civ. n. 21415 del 30 luglio 2024

Testo massima n. 1


RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Errore medico che determina la morte anticipata del paziente - Errore medico che determina la perdita di chance di sopravvivenza - Vittima vivente al momento dell’introduzione del giudizio, ma deceduta a momento della liquidazione dei danni - Danni risarcibili agli eredi nelle distinte ipotesi - Danno da perdita anticipata della vita - Risarcibilità iure hereditario - Esclusione.


In tema di responsabilità sanitaria, se è accertato, secondo i comuni criteri eziologici, che l'errore medico ha anticipato la morte del paziente e se la vittima, vivente all'inizio del giudizio, è deceduta al momento della liquidazione del danno, è risarcibile agli eredi, iure hereditario, soltanto il danno biologico differenziale determinato dalla peggiore qualità della vita effettivamente vissuta e il danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della morte, se esistente e a far data dall'acquisizione di tale consapevolezza in vita; se, invece, vi è incertezza sulle conseguenze quoad vitam dell'errore medico, gli eredi hanno diritto, iure hereditario, al risarcimento del danno da perdita delle chance di sopravvivenza, qualora ricorrano i presupposti di serietà, apprezzabilità, concretezza e riferibilità eziologica certa della perdita di quella chance alla condotta, mentre non è in alcun caso risarcibile agli eredi il danno da "perdita anticipata della vita", suscettibile di ristoro ai congiunti iure proprio quale pregiudizio da minor tempo vissuto col congiunto.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 26851 del 2023

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

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