Cass. civ. n. 21415 del 30 luglio 2024
Testo massima n. 1
RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Errore medico che determina la morte anticipata del paziente - Errore medico che determina la perdita di chance di sopravvivenza - Vittima vivente al momento dell’introduzione del giudizio, ma deceduta a momento della liquidazione dei danni - Danni risarcibili agli eredi nelle distinte ipotesi - Danno da perdita anticipata della vita - Risarcibilità iure hereditario - Esclusione.
In tema di responsabilità sanitaria, se è accertato, secondo i comuni criteri eziologici, che l'errore medico ha anticipato la morte del paziente e se la vittima, vivente all'inizio del giudizio, è deceduta al momento della liquidazione del danno, è risarcibile agli eredi, iure hereditario, soltanto il danno biologico differenziale determinato dalla peggiore qualità della vita effettivamente vissuta e il danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della morte, se esistente e a far data dall'acquisizione di tale consapevolezza in vita; se, invece, vi è incertezza sulle conseguenze quoad vitam dell'errore medico, gli eredi hanno diritto, iure hereditario, al risarcimento del danno da perdita delle chance di sopravvivenza, qualora ricorrano i presupposti di serietà, apprezzabilità, concretezza e riferibilità eziologica certa della perdita di quella chance alla condotta, mentre non è in alcun caso risarcibile agli eredi il danno da "perdita anticipata della vita", suscettibile di ristoro ai congiunti iure proprio quale pregiudizio da minor tempo vissuto col congiunto.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.