Cass. civ. n. 21446 del 19 luglio 2023
Testo massima n. 1
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE Situazioni tipiche di certezza ex art. 2704 c.c. - Assenza - Conseguenze - Ai fini dell'opponibilità della data ai terzi - Prova di un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità del documento - Necessità - Testimonianze e indizi - Utilizzabilità - Limiti.
In tema di data della scrittura privata, qualora manchino le situazioni tipiche di certezza contemplate dall'art. 2704, comma 1, c.c., ai fini dell'opponibilità della data ai terzi è necessario che sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento: ne consegue che tale dimostrazione può anche avvalersi di prove per testimoni o presunzioni, ma solo a condizione che esse evidenzino un fatto munito della specificata attitudine, non anche quando tali prove siano rivolte, in via indiziaria e induttiva, a provocare un giudizio di mera verosimiglianza della data apposta sul documento.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2727
Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.