Cass. civ. n. 21446 del 19 luglio 2023

Testo massima n. 1


PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE Situazioni tipiche di certezza ex art. 2704 c.c. - Assenza - Conseguenze - Ai fini dell'opponibilità della data ai terzi - Prova di un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità del documento - Necessità - Testimonianze e indizi - Utilizzabilità - Limiti.


In tema di data della scrittura privata, qualora manchino le situazioni tipiche di certezza contemplate dall'art. 2704, comma 1, c.c., ai fini dell'opponibilità della data ai terzi è necessario che sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento: ne consegue che tale dimostrazione può anche avvalersi di prove per testimoni o presunzioni, ma solo a condizione che esse evidenzino un fatto munito della specificata attitudine, non anche quando tali prove siano rivolte, in via indiziaria e induttiva, a provocare un giudizio di mera verosimiglianza della data apposta sul documento.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 13943 del 2012

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2704
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2727
Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

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