Cass. civ. n. 1122 del 23 febbraio 1982

Testo massima n. 1


Al fine della determinazione della porzione disponibile e delle quote riservate ai legittimari, occorre avere riguardo alla massa costituita da tutti i beni che appartenevano al de cuius al momento della morte — al netto dei debiti — maggiorati del valore dei beni donati in vita dal defunto, secondo i criteri di valutazione sanciti dall'art. 747 e seguenti c.c., senza che possa distinguersi tra donazioni anteriori e posteriori al sorgere del rapporto, da cui deriva la qualità di legittimario.

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