Cass. civ. n. 21511 del 31 luglio 2024

Testo massima n. 1


RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Responsabilità della struttura sanitaria - Nesso causale tra inadempimento e danno - Onere della prova - A carico del danneggiato - Prova contraria - Contenuto - Fattispecie.


In tema di responsabilità della struttura sanitaria, il danneggiato è tenuto a provare il nesso causale tra l'inadempimento dei sanitari e l'evento dannoso, mentre incombe sulla struttura convenuta, ove tale prova sia fornita, l'onere di dimostrare l'assenza del suddetto legame eziologico, per essersi verificato l'evento per cause ad essa non imputabili. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dai genitori di un feto nato morto, sul rilievo che era mancata la prova, da parte degli attori, della riconducibilità eziologica del decesso all'operato dei sanitari, tenuto conto che, alla stregua delle risultanze dell'espletata CTU, era emerso che, anche laddove si fosse dato tempestivo corso agli accertamenti ecografici e al parto cesareo, l'evento infausto sarebbe comunque occorso a causa delle patologie contratte nell'utero materno).

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 26700 del 2018

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1218
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 40
Cod. Pen. art. 41
Legge 08/03/2017 num. 24 art. 7

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