Cass. civ. n. 21527 del 31 luglio 2024

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE Danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione del lavoratore dipendente - Definizione - Prova della sussistenza - Onere gravante sul lavoratore - Prova specifica - Necessità.


In tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 29047 del 2017

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1218
Cod. Civ. art. 1223
Cod. Civ. art. 1226
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

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