Cass. civ. n. 21572 del 27 luglio 2025

Testo massima n. 1


PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - IN GENERE


Massima di esperienza - Nozione - Utilizzazione nel ragionamento probatorio - Necessità - Fattispecie.


La massima di esperienza - che opera sul terreno della valutazione dei fatti e non dell'accadimento storico - è regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, scientifiche o anche di diffusa esperienza, rilevanti quale minimo comune denominatore di ciò che è accettato come vero in un determinato momento e contesto ambientale, di modo che la sua utilizzazione nel ragionamento probatorio è doverosa per il giudice (che può trarne il proprio convincimento anche in via esclusiva), ravvisandosi, in difetto, un'illogicità della motivazione. (Fattispecie in tema di danno morale riconosciuto in favore di agenti di polizia giudiziaria in conseguenza del comportamento calunnioso posto in essere, nei loro confronti, da una collega).

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1223
Cod. Civ. art. 2056
Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2727
Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 20661/2024

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