Cass. civ. n. 21573 del 27 luglio 2025

Testo massima n. 1


RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)


Danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale - Componenti - Prova dello sconvolgimento delle abitudini di vita - Necessità - Esclusione - Rilevanza - Fattispecie.


Ai fini della risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale è necessaria la dimostrazione, anche presuntiva, della gravità e serietà del pregiudizio (tanto sul piano morale e soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale), senza che sia necessario che questo assurga a un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, profilo quest'ultimo che - al cospetto di una prova circostanziata da parte dell'attore - può incidere sulla personalizzazione del risarcimento. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione alla domanda avanzata dai genitori per la morte del proprio figlio di quattro anni, rimasto schiacciato da un cancello scorrevole fuoriuscito dai binari dopo l'apertura da parte della madre, aveva riconosciuto la personalizzazione del danno da perdita del rapporto parentale oltre il limite tabellare, in considerazione della violenta drammaticità dell'evento morte e degli specifici riflessi del presumibile senso di colpa sviluppato dalla donna).

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 2056
Cod. Civ. art. 2727
Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

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Conformi: Cass. civ. n. 26140/2023

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