Cass. civ. n. 21579 del 31 luglio 2024

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE Notificazione della sentenza alla PEC del difensore non domiciliatario - Validità - Decorso dei termini brevi per impugnare - Sussistenza - Obbligo di notificare al domiciliatario eletto - Esclusione - Ragioni.


In tema di notifica delle sentenze, è valida ed idonea al decorso dei termini brevi per le impugnazioni ex art. 325 c.p.c. quella eseguita all'indirizzo PEC del difensore nominato dalla parte, non rilevando che nell'atto di costituzione sono stati individuati uno specifico domicilio fisico e un domiciliatario esclusivo differente dal destinatario della notifica, e ciò in quanto all'elezione di domicilio, anche se realizzata da procuratore che svolge attività al di fuori del tribunale cui è assegnato, non consegue un diritto a ricevere le notifiche solamente nel domicilio eletto.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 2460 del 2021

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 170
Cod. Proc. Civ. art. 325
Cod. Proc. Civ. art. 326
Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 sexies CORTE COST.
Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST.
Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 41 bis
Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST.
Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 6 bis
Decreto Legisl. 13/12/2017 num. 217 art. 66 com. 5

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