Cass. civ. n. 21586 del 20 luglio 2023
Testo massima n. 1
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - IN GENERE Attività confusoria - Risarcimento del danno non patrimoniale - Danno "in re ipsa" - Esclusione - Necessità di prova da parte del danneggiato.
In tema di risarcimento del danno da concorrenza sleale, il pregiudizio alla reputazione commerciale derivante da attività di concorrenza sleale confusoria non può ritenersi sussistente "in re ipsa", ma va allegato e dimostrato da parte del danneggiato.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2598 lett. 3
Cod. Civ. art. 1226
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.