Cass. civ. n. 21602 del 28 luglio 2025
Testo massima n. 1
RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI)
Concorso tra una causa naturale e una causa umana imputabile - Graduazione di responsabilità - Esclusione - Stima del danno - Rilevanza.
In tema di responsabilità civile, qualora la produzione di un evento dannoso risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, l'autore del fatto illecito risponde, in base ai criteri della causalità naturale, di tutti i danni che ne sono derivati, a nulla rilevando che gli stessi siano stati concausati anche da eventi naturali, che possono invece rilevare ai fini della stima del danno, ossia sul piano della causalità giuridica.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Civ. art. 1218
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2056
Cod. Pen. art. 40
Cod. Pen. art. 41