Cass. civ. n. 21607 del 28 luglio 2025
Testo massima n. 1
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
Liquidazione equitativa - Onere motivazionale - Contenuto.
Nel caso di liquidazione equitativa del danno, il giudice di merito, al fine di assolvere l'onere di rendere una motivazione chiara ed esauriente, deve esplicitare le ragioni per cui il danno non può essere provato nel suo esatto ammontare e dar conto sia degli elementi di fatto presi in considerazione sia del criterio seguito per la monetizzazione, indicando il valore monetario di base da cui il ragionamento ha preso le mosse e il sistema con il quale esso è stato elaborato per pervenire alla stima.
Riferimenti normativi
Cod. Civ. art. 2056
Cod. Civ. art. 1226
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.